| Pubblicato il 02 maggio 2020 alle 06.00 |
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Fiere - eventi - matrimoni / Covid 19
Responsabilità contrattuale e Covid 19
Molti imprenditori, liberi professionisti e anche privati si trovano nella situazione di aver sottoscritto uno o più contratti che, però, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, non potranno avere esecuzione nelle date previste.
Pensiamo ai professionisti del ramo salute e benessere che avevano già sottoscritto contratti per la Fiera di Rimini (Rimini Wellness) oppure ad un mobiliere che aveva già concluso un accordo per l’occupazione di uno stand alla fiera del mobile di Milano o ancora ad una coppia di fidanzati che avevano programmato il loro matrimonio fissando la data in questo periodo.
Gli stessi, probabilmente, al momento della sottoscrizione del contratto avranno dovuto corrispondere anche un acconto, a titolo di caparra (confirmatoria o penale).
Quindi cosa fare se l’evento non può realizzarsi o se deve essere rinviato ?
La prima soluzione, che non comporta praticamente alcuna problematica, sarebbe quella di rendersi disponibili al rinvio dell’evento e quindi attendere che sia terminata l’emergenza.
Tuttavia non sempre il soggetto è interessato o ha la possibilità di rinviare la prestazione.
In questo caso si potrebbe propendere per la risoluzione del contratto, in forza del combinato disposto dagli artt. 1256 I° c. - 1175 - 1467 - 1337 - 1375 codice civile.
La risoluzione del contratto, per impossibilità sopravvenuta e/o forza maggiore, comporta lo scioglimento del vincolo contrattuale con obbligo del contraente che abbia già ricevuto la caparra di restituire quanto avuto.
Condizione necessaria per la risoluzione è data dal venir meno dell’interesse o della concreta impossibilità di rinviare l’evento.
Infatti l’art. 1256 cc prevede due tipologie di impossibilità sopravvenuta a dar seguito al contratto, una definitiva e una temporanea.
Al momento non è dato sapere quando terminerà l’emergenza sanitaria, ma cosa certa è che avrà una fine. Quindi, in teoria, l’impossibilità di rispettare il contratto è solo temporanea e l’esecuzione del contratto potrebbe solo essere rinviata.
Però le parti non possono essere vincolate “ad oltranza” nella speranza che il virus scompaia presto.
Quindi al fine di richiedere la risoluzione del contratto la parte interessata dovrà dimostrare il venir meno del proprio interesse a dare esecuzione futura al contratto o la impossibilità di attendere le future date previste per l'evento.
Si precisa che il presente post non può essere considerato una consulenza legale ma mira a fornire informazioni di base sul tema. Ogni caso concreto presenta problematiche proprie e differenti e quindi sarà necessario sempre rivolgersi ad un professionista.
| Pubblicato il 15 aprile 2020 alle 05.05 |
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Il Ministero dell'Economia precisa la modalità per il “congelamento” del mutuo acceso per l’acquisto della prima casa.
I soggetti lavoratori dipendenti che hanno subito la sospensione del lavoro per almeno 30 giorni o la riduzione dell’orario di lavoro (almeno 20%) per lo stesso tempo, i professionisti e lavoratori autonomi che abbiano hanno avuto ripercussioni economiche a causa del virus con conseguente riduzione del fatturato, hanno diritto alla presentazione della richiesta di sospensione del mutuo (riferimenti normativi D.L. 9/20 - D.L. 18/20).
Per quanto concerne i lavoratori dipendenti la domanda dovrà essere accompagnata dal provvedimento che autorizza un trattamento di sostegno al reddito, come disoccupazione o una dichiarazione da parte del datore di lavoro che dichiari che vi è stata riduzione o sospensione del lavoro per cause non riconducibili alla sua responsabilità.
Invece per autonomi e professionisti questi dovranno presentare un’autocertificazione mediante la quale si dichiari di avere registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio o nel periodo tra il 21 febbraio e la domanda (se minore di un trimestre), un calo del proprio fatturato medio di almeno 1/3 rispetto al fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre del 2019.
Non è necessario allegare alla richiesta di sospensione il modello Isee.
Si precisa e sottolinea che potrà presentare domanda, ad esempio, solo il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, abitazione sulla quale pende un mutuo di importo inferiore a 250.000,00 €. Inoltre che la sospensione riguarda la quota di interesse, che verrà rimborsata dal fondo alle banche solo per il 50%, la metà residua rimane a carico del soggetto contraente del finanziamento. La quota capitale, infine, resterà immutata e il piano di ammortamento sarà semplicemente allungato.
Avv. Roberto Righi
347.4445105
| Pubblicato il 27 marzo 2020 alle 06.45 |
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Si riportano di seguito alcune agevolazioni / incentivi previsti dalla normativa atta a contrastare il c.d. coronavirus
Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
All’art. 64 del Decreto, per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro si prevede per il periodo
d’imposta 2020, per i soggetti esercenti:
- attività d’impresa;
- arte o professione;
un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli
strumenti di lavoro, sostenute e documentate, fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun
beneficiario, nel limite massimo di 50 milioni di Euro per l’anno 2020.
Crediti di imposta per nogozi e botteghe
All’art. 65 del Decreto si prevede per i soggetti esercenti attività d’impresa, per l’anno 2020, un credito
d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, nella misura del 60% dell’ammontare
del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria
catastale C/1 (cioè negozi e botteghe).
Tale previsione non si applica alle attività essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità.
Erogazioni liberali per emergenza Coronavirus
All’art. 66 del Decreto si prevede che le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno
2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli
enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente
riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di
gestione dell’emergenza, spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a
30.000 euro.
| Pubblicato il 08 febbraio 2019 alle 04.25 |
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La Corte di Cassazione con ordinanza n. 2531/19, depositata il 30 gennaio, ha chiarito che in caso di incidente stradale ove rimanga ferito il passeggero, il quale non indossava le cinture di sicurezza, sarà responsabile del danno anche il conducente in quanto quest’ultimo avrebbe dovuto obbligare il trasportato ad allacciare le cinture.
| Pubblicato il 16 gennaio 2019 alle 11.15 |
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Attenzione alla truffa denominata VAGLIA ON LINE
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Cari Consumatori state attenti a non imbattervi nella nuova truffa che sta girando in rete denominata "truffa del vaglia on line".
Vi spiego brevemente come si svolge in modo che potrete riconoscerla ed eventualmente denunciare il truffatore.
Le compravendite on line ormai hanno superato quelle effettuate nei negozi ma a volte ci si imbatte in spiacevoli inconvenienti.
Una truffa attualmente molto frequente colpisce non i compratori, come solito, ma i venditori.
Il venditore mette in vendita un oggetto in un sito (ad esempio subito.it).
Viene contattato da un soggetto che si mostra interessato all’acquisto e concordato il prezzo gli propone come modalità di pagamento un vaglia on line.
Specifico che il vaglia on line è una modalità di pagamento sicura e infatti la truffa non riguarda i classici e regolari vaglia on line. Il soggetto che si mostra interessato all’acquisto, però, dice che accrediterà la somma tramite un vaglia on line (anche se come detto non si tratta di un vero vaglia) e spiega al venditore come fare per vedersi accreditata la somma.
La spiegazione è la seguente: il soggetto comunica al venditore che dovrà recarsi in uno sportello postamat della posta ed inserire il proprio bancomat o carta prepagata. Dopodichè gli chiederà di inserire un codice dallo stesso fornito e gli prometterà che dopo aver inserito il codice vedrà subito accreditata la somma nel conto corrente o carta ricaricabile. Il venditore dopo aver inserito il codice non riceverà nessuna somma ma, al contrario, avrà ricaricato la postepay del malvivente.
Purtroppo ad oggi sono già numerosi i casi di venditori truffati che hanno visto prosciugarsi il proprio conto di somme più o meno ingenti.
Dopo aver inserito il codice non è più possibile bloccare il pagamento.
Invito chi fosse stato già truffato a sporgere subito una denuncia e a non cancellare il numero di cellulare del truffatore, anche se spesso purtroppo sono numeri intestati a presta nome.
Questa truffa è già stata segnalata in diverse città d’Italia, Pesaro, Rovigo, Ravenna, Reggio Emilia…
Per ulteriori informazioni
Avv. Roberto Righi
Delegato provinciale Assoconsum
347.4445105
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| Pubblicato il 05 febbraio 2018 alle 05.50 |
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I professionisti di AssoConsum Pesaro (Avv. Roberto Righi assieme ai propri collaboratori) ha ottenuto una nuova omologa dal Tribunale di Urbino per una considerevole riduzione del debito di una famiglia, in forza della legge 3/2012 - legge sul sovraindebitamento.
Il debito contratto verso banche e Publica Amministrazione, pari ad € 304.000,00, è stato ridotto ad € 130.000,00, con omologa e approvazione del Tribunale.
Sono stati falcidiati circa € 180.000,00 che non dovranno più essere pagati dalla famiglia debitrice.
La norma tutela i soggetti che si trovano in crisi per la presenza di un debito eccessivo che non riescono ad onorare a causa di un calo di lavoro, a causa della crisi economica o di ogni altra situazione riscontrabile oggettivamente.
Possono chiedere la riduzione del debito le famiglie, i professionisti e gli artigiani e in generale i soggetti "non fallibili" in base all'art. 1 della legge fallimentare.
C'è la possibilità di ridurre il debito contratto fino ad un massimo dell'80% e, qualora il Tribunale omologhi la proposta, il soggetto richiedente sarà riabilitando di fatto e di diritto potendo quindi tranquillamente comperarsi un automobile senza il rischio di pignoramento o altro e potrà aprire una nuova società libero dai precedenti debiti.
Non tutti i debiti sono falcidiabili, infatti la norma prevede l'impossibilità di riduzione per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto (iva), dazi doganali e altre situazioni specifiche.
Il soggetto può richiedere la riduzione del debito attraverso una delle tre modalità previste dalla legge:(
• Piano del Consumatore: può essere richiesto solo da soggetto privato e non dalle aziende. Il Tribunale verifica la solvibilità del debitore e definisce quanto può essere pagato.
• Accordo con i creditori: è una modalità riservata alle riservato alle imprese non fallibili. Può essere riassunto come un “piccolo concordato” che per essere approvato necessita del consenso dei creditori che vantino almeno il 60% delle somme oggetto del piano.
• Liquidazione dei Beni: Infine è possibile richiedere al Tribunale di pagare il debito con la Liquidazione del proprio patrimonio, ottenendo, se sussistono le condizioni, l’esdebitazione di quanto non pagato.
In conclusione, la Legge 3/2012 rappresenta un'opportunità per famiglie, professionisti ed artigiani di liberarsi definitivamente dal peso di debiti altrimenti insostenibili, offrendo la possibilità di rientrare nel ciclo economico liberi da debiti.
Naturalmente ogni situazione deve essere valutata in quanto la riduzione del debito non è automatica ma prevede una serie di circostanze che il richiedente deve o non deve aver posto in essere.
| Pubblicato il 18 gennaio 2018 alle 00.50 |
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Legge 3/2012
Disposizioni in materia di composizione delle crisi da Sovraindebitamento del consumatore
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La citata legge è in vigore dal 2012 ma è ancora oggi poco conosciuta e poco utilizzata.
La norma tutela i soggetti che si trovano in crisi per la presenza di un debito eccessivo che non riescono ad onorare a causa di un calo di lavoro, a causa della crisi economica o di ogni altra situazione riscontrabile oggettivamente.
Possono chiedere la riduzione del debito le famiglie, i professionisti e gli artigiani e in generale i soggetti "non fallibili" in base all'art. 1 della legge fallimentare.
C'è la possibilità di ridurre il debito contratto fino ad un massimo dell'80% e, qualora il Tribunale omologhi la proposta, il soggetto richiedente sarà riabilitando di fatto e di diritto potendo quindi tranquillamente comperarsi un automobile senza il rischio di pignoramento o altro e potrà aprire una nuova società libero dai precedenti debiti.
Non tutti i debiti sono falcidiabili, infatti la norma prevede l'impossibilità di riduzione per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto (iva), dazi doganali e altre situazioni specifiche.
Il soggetto può richiedere la riduzione del debito attraverso una delle tre modalità previste dalla legge:
• Piano del Consumatore: può essere richiesto solo da soggetto privato e non dalle aziende. Il Tribunale verifica la solvibilità del debitore e definisce quanto può essere pagato.
• Accordo con i creditori: è una modalità riservata alle riservato alle imprese non fallibili. Può essere riassunto come un “piccolo concordato” che per essere approvato necessita del consenso dei creditori che vantino almeno il 60% delle somme oggetto del piano.
• Liquidazione dei Beni: Infine è possibile richiedere al Tribunale di pagare il debito con la Liquidazione del proprio patrimonio, ottenendo, se sussistono le condizioni, l’esdebitazione di quanto non pagato.
L’Avv. Righi, recentemente, ha ottenuto un’omologa dal Tribunale di Pesaro che ha determinato una riduzione del debito da € 280.000 € ad € 125.000. In sostanza il Tribunale ha verificato che il soggetto debitore non era in grado di onorare il debito verso la banca, per motivi relativi al calo di lavoro e, riscontrato che non erano stati posti in essere atti in frode al creditore (ossia occultamento di denaro, finte compravendite e altro), ha ridotto il debito di circa € 160.000. Terminate le rate pattuite il debitore non dovrà più pagare i restanti € 155.000 ma il debito si limiterà € 125.000 anziché agli iniziali € 280.000.
In conclusione, la Legge 3/2012 rappresenta un'opportunità per famiglie, professionisti ed artigiani di liberarsi definitivamente dal peso di debiti altrimenti insostenibili, offrendo la possibilità di rientrare nel ciclo economico liberi da debiti.
Naturalmente ogni situazione deve essere valutata in quanto la riduzione del debito non è automatica ma prevede una serie di circostanze che il richiedente deve o non deve aver posto in essere.