| Pubblicato il 15 aprile 2020 alle 05.05 |
Il Ministero dell'Economia precisa la modalità per il “congelamento” del mutuo acceso per l’acquisto della prima casa.
I soggetti lavoratori dipendenti che hanno subito la sospensione del lavoro per almeno 30 giorni o la riduzione dell’orario di lavoro (almeno 20%) per lo stesso tempo, i professionisti e lavoratori autonomi che abbiano hanno avuto ripercussioni economiche a causa del virus con conseguente riduzione del fatturato, hanno diritto alla presentazione della richiesta di sospensione del mutuo (riferimenti normativi D.L. 9/20 - D.L. 18/20).
Per quanto concerne i lavoratori dipendenti la domanda dovrà essere accompagnata dal provvedimento che autorizza un trattamento di sostegno al reddito, come disoccupazione o una dichiarazione da parte del datore di lavoro che dichiari che vi è stata riduzione o sospensione del lavoro per cause non riconducibili alla sua responsabilità.
Invece per autonomi e professionisti questi dovranno presentare un’autocertificazione mediante la quale si dichiari di avere registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio o nel periodo tra il 21 febbraio e la domanda (se minore di un trimestre), un calo del proprio fatturato medio di almeno 1/3 rispetto al fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre del 2019.
Non è necessario allegare alla richiesta di sospensione il modello Isee.
Si precisa e sottolinea che potrà presentare domanda, ad esempio, solo il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, abitazione sulla quale pende un mutuo di importo inferiore a 250.000,00 €. Inoltre che la sospensione riguarda la quota di interesse, che verrà rimborsata dal fondo alle banche solo per il 50%, la metà residua rimane a carico del soggetto contraente del finanziamento. La quota capitale, infine, resterà immutata e il piano di ammortamento sarà semplicemente allungato.
Avv. Roberto Righi
347.4445105
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