| Pubblicato il 02 maggio 2020 alle 06.00 |
Fiere - eventi - matrimoni / Covid 19
Responsabilità contrattuale e Covid 19
Molti imprenditori, liberi professionisti e anche privati si trovano nella situazione di aver sottoscritto uno o più contratti che, però, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, non potranno avere esecuzione nelle date previste.
Pensiamo ai professionisti del ramo salute e benessere che avevano già sottoscritto contratti per la Fiera di Rimini (Rimini Wellness) oppure ad un mobiliere che aveva già concluso un accordo per l’occupazione di uno stand alla fiera del mobile di Milano o ancora ad una coppia di fidanzati che avevano programmato il loro matrimonio fissando la data in questo periodo.
Gli stessi, probabilmente, al momento della sottoscrizione del contratto avranno dovuto corrispondere anche un acconto, a titolo di caparra (confirmatoria o penale).
Quindi cosa fare se l’evento non può realizzarsi o se deve essere rinviato ?
La prima soluzione, che non comporta praticamente alcuna problematica, sarebbe quella di rendersi disponibili al rinvio dell’evento e quindi attendere che sia terminata l’emergenza.
Tuttavia non sempre il soggetto è interessato o ha la possibilità di rinviare la prestazione.
In questo caso si potrebbe propendere per la risoluzione del contratto, in forza del combinato disposto dagli artt. 1256 I° c. - 1175 - 1467 - 1337 - 1375 codice civile.
La risoluzione del contratto, per impossibilità sopravvenuta e/o forza maggiore, comporta lo scioglimento del vincolo contrattuale con obbligo del contraente che abbia già ricevuto la caparra di restituire quanto avuto.
Condizione necessaria per la risoluzione è data dal venir meno dell’interesse o della concreta impossibilità di rinviare l’evento.
Infatti l’art. 1256 cc prevede due tipologie di impossibilità sopravvenuta a dar seguito al contratto, una definitiva e una temporanea.
Al momento non è dato sapere quando terminerà l’emergenza sanitaria, ma cosa certa è che avrà una fine. Quindi, in teoria, l’impossibilità di rispettare il contratto è solo temporanea e l’esecuzione del contratto potrebbe solo essere rinviata.
Però le parti non possono essere vincolate “ad oltranza” nella speranza che il virus scompaia presto.
Quindi al fine di richiedere la risoluzione del contratto la parte interessata dovrà dimostrare il venir meno del proprio interesse a dare esecuzione futura al contratto o la impossibilità di attendere le future date previste per l'evento.
Si precisa che il presente post non può essere considerato una consulenza legale ma mira a fornire informazioni di base sul tema. Ogni caso concreto presenta problematiche proprie e differenti e quindi sarà necessario sempre rivolgersi ad un professionista.
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